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AFFITTI IN "CEDOLARE SECCA"

23/04/2019 Autore: Anna Nicola - Il Sole 24 ORE
AFFITTI IN CEDOLARE SECCA

Per il 2019 la relativa legge di bilancio (comma 59 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018) ha sancito che possono essere assoggettati alla cedolare secca anche i contratti di locazione di tipo strumentale mentre gli immobili con destinazione commerciale, per poter aderire a questo regime, devono essere classificati nella categoria catastale C/1 e avere una superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze. Non è necessario decidere per la cedolare secca al momento della stipulazione del contratto, potendo avvenire questa scelta sia in sede di registrazione sia negli anni successivi, semprechè si tratti di locazione pluriennale. Naturalmente se la scelta è successiva, occorre pagare la registrazione secondo le regole ordinarie in quanto le imposte di registro e di bollo sono dovute e non possono essere oggetto di richiesta di rimborso. In caso di proroga del contratto, la cedolare secca necessita di conferma contestualmente alla comunicazione di proroga, il cui termine è entro 30 giorni dalla scadenza del contratto o di precedente proroga. L'opzione vale per tutta la durata del contratto (o della proroga) o, nei casi in cui l'opzione sia esercitata nelle annualità successive alla prima, per il residuo periodo di durata del contratto. Il locatore può comunque revocare il regime in ciascuna annualità contrattuale successiva a quella in cui è stata esercitata. Al pari, anche la scelta del regime può essere effettuata nuovamente in corso di rapporto, per gli anni successivi alla revoca. Come accennato, la revoca deve essere effettuata entro 30 giorni dalla scadenza dell'annualità precedente e comporta il versamento dell'imposta di registro, ove dovuta. In caso di proroga del contratto, la scelta della cedolare secca deve essere comunicata insieme alla comunicazione di proroga. La sua conferma deve essere dichiarata entro 30 giorni dalla scadenza del contratto o di una precedente proroga. L'imposta sostitutiva si calcola applicando un'aliquota del 21% sul canone di locazione annuo determinato nel contratto. Vi è un'aliquota ridotta per i contratti di locazione a canone concordato relativi ad abitazioni ubicate: •nei comuni con carenze di disponibilità abitative (articolo 1, lettera a) e b) del dl 551/1988). Si tratta, in pratica, dei comuni di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia e dei comuni confinanti con gli stessi nonché gli altri comuni capoluogo di provincia •nei comuni ad alta tensione abitativa (individuati dal Cipe).  Dal 2013 l'aliquota per questi contratti è pari al 15% (Dl 102/2013), ridotta al 10% per il quadriennio 2014-2017. Il reddito assoggettato a cedolare: •è escluso dal reddito complessivo •sul reddito assoggettato a cedolare e sulla cedolare stessa non possono essere fatti valere rispettivamente oneri deducibili e detrazioni •il reddito assoggettato a cedolare deve essere compreso nel reddito ai fini del riconoscimento della spettanza o della determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo collegati al possesso di requisiti reddituali (determinazione dell'Isee, determinazione del reddito per essere considerato a carico).

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