10/06/2020
Autore: Fabrizio Luches, Il Sole 24ORE – Estratto da “Quotidiano di Edilizia e Territorio”, 25 maggio 2020
Sono due gli articoli da tenere a mente per usufruire delle nuove maxi detrazioni dirette ad azzerare i costi sostenuti dal 1 luglio 2020 e fino a tutto il 2021: l'articolo 119 che prevede i nuovi incentivi in tema di efficientamento energetico (eco-bonus), sisma-bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici, di cui la principale novità costituita dall'innalzamento delle agevolazioni dell'eco-bonus e del sisma-bonus fino al 110% delle spese sostenute, con possibilità di ripartire la detrazione in 5 quote annuali di pari importo; l'articolo 121 contiene invece le disposizioni che consentono la trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto ovvero in credito d'imposta cedibile all'impresa che ha eseguito i lavori.
Attenzione però, sebbene il provvedimento sia entrato in vigore il 19 maggio, per la definizione delle modalità attuative specifiche si rinvia ad un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da adottarsi entro il 18 giugno.
Solo l'asseverazione inerente la riduzione del rischio sismico verrà resa dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione lavori strutturali e collaudo statico, sulla scorta delle disposizioni del vigente decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017 n. 58 (comma 13, lett. b), recante appunto le Linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità per l'attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati. Sia per gli interventi di eco-bonus che per quelli di sisma-bonus è anche previsto -in capo ai tecnici abilitati- l'obbligo di asseverazione della congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
Affrontiamo ora le principali questioni operative.